Comitato per la valutazione dei docenti

Il Comitato per la valutazione dei docenti (art. 11 D.Lgs. 297/1994) è stato recentemente riformato dall'art. 1 c. 129 della L. 107/2015.

Cosa fa

1) Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

2) Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente. A tal fine il comitato e’ composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti, ed e’ integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

3) Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 (D.lgs 297/1994) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501.

Organizzazione e contatti

Dipende da

Responsabile

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Ignazio Todde

Dirigente Scolastico

Sede

  • indirizzo

    Via Porrino, 12, Villasor

  • CAP

    09034

  • Orari

    8:00 - 14:00

Ulteriori informazioni

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

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